Art. 4.
(Vigilanza e sanzioni).

      1. Il Ministero, d'ufficio o su segnalazione delle associazioni costituite da almeno cinque anni che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori, può avviare la procedura di accertamento della

 

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violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 in relazione alla classificazione dei film, alla loro diffusione al pubblico e distribuzione commerciale su qualsiasi supporto, dandone comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Nel caso in cui la violazione riguardi la classificazione del film, è acquisito il parere obbligatorio della Commissione.
      2. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Ministero applica le sanzioni previste ai commi 3 e 4 e interdice la diffusione al pubblico del film, fino a quando il soggetto interessato non abbia provveduto ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 3.
      3. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive di opere cinematografiche, la violazione delle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.
      4. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'esercente della sala cinematografica e il gestore dell'esercizio commerciale che non osservino le disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
      5. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni nell'arco di dodici mesi, si applica, nella fattispecie di cui al comma 3, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio di quella prevista nel medesimo comma, e nella fattispecie di cui al comma 4, la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo o dell'esercizio commerciale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.